Art. 10.
(Disposizioni in materia fiscale).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, i criteri di determi- nazione

 

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della retribuzione imponibile di cui all'articolo 7 della presente legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere previdenziale, assistenziale e assicurativo. Ai fini fiscali non si applicano le disposizioni concernenti massimali e minimali.